Nuove istruzioni operative, amministrative e contabili riguardanti il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali sono state approvate.
FINALITA’ DEL FONDO
Il fondo bilaterale di solidarietà per il settore dei servizi ambientali è stato istituito con l’obiettivo di fornire tutele economiche e formative ai lavoratori di questo settore. Le finalità principali dunque sono:
- assicurare tutele in costanza di rapporto di lavoro: il fondo eroga un assegno di integrazione salariale ai lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o sospensioni temporanee dell’attività lavorativa, sia per causali ordinarie che straordinarie;
- erogazione di prestazioni integrative: il fondo fornisce prestazioni integrative rispetto alla Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) e assegni straordinari per il sostegno al reddito per i lavoratori prossimi al pensionamento;
- finanziamento di programmi formativi: il fondo sostiene programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale per i lavoratori, per migliorarne le competenze e favorirne l’occupazione.
AMBITO DI APPLICAZIONE
- Datori di lavoro
- Il fondo bilaterale di solidarietà per il settore dei servizi ambientali si rivolge ai datori di lavoro che operano in questo settore specifico e occupano almeno un dipendente.
- Settore dei servizi ambientali
- Il settore dei servizi ambientali invece comprende una vasta gamma di attività legate alla gestione e alla tutela dell’ambiente.
In particolare tra queste rientrano:
- la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti;
- la depurazione delle acque;
- la gestione delle risorse idriche;
- il riciclaggio e altri servizi correlati.
BENEFICIARI
Il fondo bilaterale di solidarietà tutela tutti i lavoratori dipendenti del settore dei servizi ambientali, ad eccezione dei dirigenti.
Sono inclusi anche gli apprendisti assunti con qualunque tipo di contratto di apprendistato e i lavoratori a domicilio.
PRESTAZIONI
Prestazioni ordinarie
Le prestazioni ordinarie del Fondo comprendono principalmente l’assegno di integrazione salariale, erogato ai lavoratori che subiscono una riduzione dell’orario di lavoro o una sospensione temporanea dell’attività lavorativa.
ACCESSO ALLA PRESTAZIONE
Per accedere all’assegno di integrazione salariale, i datori di lavoro devono presentare una domanda che può essere inoltrata non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa programmata e non oltre 15 giorni dall’inizio dell’evento.
CAUSALI
Le causali di intervento includono situazioni ordinarie previste dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 148/2015, come riduzioni temporanee dell’attività lavorativa per crisi aziendali, riorganizzazioni o eventi non evitabili.
MISURA DELLA PRESTAZIONE E DURATA
La misura della prestazione è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, con un massimale mensile rivalutato annualmente.
La durata massima della prestazione varia in base alla dimensione dell’azienda e può estendersi fino a 13 settimane in un biennio mobile per le aziende con meno di 5 dipendenti, e fino a 26 settimane per quelle con più di 5 dipendenti.
CONTRIBUTO ADDIZIONALE E INTEGRATIVO
Il datore di lavoro è tenuto a versare un contributo addizionale pari all’1,5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali persa dai lavoratori per il periodo di fruizione dell’assegno.
Il datore di lavoro deve versare un contributo straordinario addizionale del 3% della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito in assenza di eventi tutelati.
ATTENZIONE: La contribuzione correlata è dovuta per il periodo di erogazione delle prestazioni integrative, consentendo ai lavoratori di maturare il diritto al trattamento pensionistico.
PROGRAMMI FORMATIVI
Il Fondo finanzia programmi di riconversione o riqualificazione professionale per i lavoratori, inclusi quelli in esubero, per migliorare la loro competitività nel mercato del lavoro. Per la realizzazione di questi programmi, il fondo può stipulare convenzioni con fondi interprofessionali, nazionali, territoriali e dell’Unione Europea, garantendo risorse vincolate alla finalità formativa.