In risposta all’emergenza climatica in corso, il governo italiano ha emanato nuove disposizioni per sostenere le imprese e i lavoratori colpiti da eventi meteorologici estremi, introducendo significative modifiche agli ammortizzatori sociali per agricoltori e lavoratori dei settori edile, lapideo e delle escavazioni.

CASSA INTEGRAZIONE SPECIALE OPERAI AGRICOLI (CISOA)

Per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa tra il 14 luglio e il 31 dicembre 2024, gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) possono accedere alla CISOA anche in caso di riduzione del lavoro pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente stabilito. La CISOA è disponibile anche per impiegati e quadri a tempo indeterminato, inclusi apprendisti e soci di cooperative di lavoro.
Questa misura temporanea si aggiunge alla disciplina ordinaria, che prevede la CISOA solo in caso di sospensione completa dell’attività lavorativa a causa di intemperie stagionali o altre cause non imputabili al datore di lavoro. Gli eventi che vengono coperti sono temporanei e provocano un’interruzione del lavoro, come ad esempio in caso di gelo, malattie infettive, siccità, piogge intense, temperature elevate e attacchi parassitari significativi. Durante il periodo indicato, i trattamenti concessi non verranno conteggiati ai fini del limite annuale di 90 giorni di fruizione della CISOA, e i periodi di sospensione o riduzione saranno considerati lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di lavoro effettivo.

INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA (CIGO)

Si ricorda che la qualifica di evento oggettivamente non evitabile, secondo le indicazioni dell’INPS, “è riconosciuta a quelle causali determinate da casi fortuiti, improvvisi, non prevedibili e non rientranti nel rischio di impresa, per i quali risulti evidente la forza maggiore”.

L’applicazione di tali criteri in relazione specificamente alle temperature elevate è stabilita anche per temperature inferiori ai 35 gradi, che possono giustificare il ricorso all’integrazione salariale o in caso di attività svolte in luoghi non protetti dal sole o con materiali sensibili alla calura.

In sostanza il trattamento viene riconosciuto in tutti i casi in cui sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Le nuove disposizioni estendono la possibilità di accedere alla CIGO per eventi oggettivamente non evitabili (EONE) anche ai datori di lavoro dei settori edile, lapideo e delle escavazioni, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2024. Le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa per EONE non saranno conteggiate ai fini del limite massimo di 52 settimane nel biennio mobile.

SOSTEGNO ALLE AREE DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA

Un ulteriore sostegno è previsto per le imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa. Per l’anno 2024, sarà possibile accedere ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e alla mobilità in deroga, con un limite di spesa di 7,5 milioni di euro, finanziato dal Fondo sociale per occupazione e formazione.

ISTRUZIONI OPERATIVE

Le domande per la CISOA devono essere presentate entro 15 giorni dall’inizio dell’evento di sospensione o riduzione. Le autorizzazioni saranno gestite direttamente dall’INPS, con pagamento diretto ai lavoratori. Per la CIGO, le domande vanno presentate entro la fine del mese successivo all’evento, e le modalità di compilazione dei flussi UniEmens rimangono invariate.

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