COSA PREVEDE?
Con il messaggio 2736 del 26 luglio 2024 l’Inps ribadisce, in considerazione dell’eccezionale ondata di calore che sta interessando tutto il territorio nazionale e degli importanti risvolti che tali condizioni climatiche hanno per le attività lavorative, la possibilità di effettuare la sospensione o riduzione del lavoro, con diritto al trattamento di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario del FIS e dei Fondi bilaterali.
Il messaggio precisa che:
Nel caso in cui la sospensione o la riduzione delle attività lavorative sia disposta con ordinanza della pubblica Autorità, i predetti datori di lavoro possono richiedere l’integrazione salariale invocando la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”, indicando gli estremi dell’ordinanza che ha disposto la sospensione o la riduzione delle attività lavorative, senza doverla allegare.
In caso di caldo eccessivo che non consenta il regolare svolgimento delle attività lavorative, resta ferma anche la possibilità di richiedere le integrazioni salariali con causale “evento meteo” per “temperature elevate”.
ATTENZIONE: Le due causali sono distinte e, pertanto, non possono sovrapporsi sugli stessi periodi temporali neppure parzialmente. Tuttavia nel caso in cui sia presentata un’istanza con causale “evento meteo” per “elevate temperature” riferita a periodi interessati anche da ordinanze di sospensione o riduzione delle attività lavorative per caldo eccessivo adottate da pubbliche Autorità, l’Inps riconoscerà la Cigo sia le giornate/ore in cui è stato accertato l’effettivo verificarsi dell’evento meteo avverso sia, indipendentemente dal predetto accertamento, le giornate/ore per le quali le predette ordinanze hanno vietato il lavoro.
Per entrambe le causali, in quanto annoverabili tra gli eventi oggettivamente non evitabili (cd. “EONE”), l’Inps ricorda che si applicano le seguenti deroghe nella concessione della cassa integrazione:
- non è richiesta l’anzianità di effettivo lavoro pari a 30 giorni presso l’unità produttiva;
- non è previsto il versamento del contributo addizionale da parte del datore di lavoro;
- il termine di presentazione della domanda coincide con l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato;
- l’informativa sindacale non è preventiva;
- nel settore edile e lapideo l’informativa sindacale è dovuta limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.
CASSA INTEGRAZIONE PER TEMPERATURE ELEVATE
La cassa integrazione eventi meteo per caldo spetta quando:
- le temperature superano i 35°;
- inferiori a 35° laddove è riscontrato un alto tasso di umidità (temperatura percepita più alta di quella reale).
Tale situazione, ad esempio, si determina nelle giornate in cui si registra un elevato tasso di umidità che concorre significativamente a determinare una temperatura percepita superiore a quella reale. Pertanto, la valutazione della temperatura rilevata nei bollettini meteo deve tenere conto anche del grado di umidità, atteso che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia maggiore di quella effettivamente rilevata. Ne sono esempio i lavori di stesura del manto stradale, i lavori di rifacimento di facciate e tetti di costruzioni, le lavorazioni all’aperto che richiedono indumenti di protezione, ma anche tutte le fasi lavorative che, in generale, avvengono in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore.
ELEMENTI DA VALUTARE
Gli elementi da valutare anche con il supporto di documentazione tecnica di istituti climatici, INAIL, protezione civile, sono:
- tipologia della lavorazione;
- luogo di lavoro non proteggibile da sole;
- luogo chiuso senza adeguati sistemi di aerazione;
- utilizzo di materiali che non sopportano alte temperature.
TIPOLOGIE D’INTEGRAZIONE SALARIALE
Le diverse tipologia integrazione salariale disponibile sono:
- CIGO EONE;
- CISOA per attività agricole;
- FIS e FONDI BILATERALI per PMI.
Per l’Inps, inoltre, lo stesso ragionamento va svolto anche con riferimento alle lavorazioni al chiuso, allorché le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro, nonché nell’ambito del lavoro svolto in agricoltura, secondo la disciplina in materia di Cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole (CISOA).
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
Per l’istruttoria della domanda con causale “eventi meteo” occorre indicare non solo l’evento meteorologico che si è verificato (il caldo eccessivo), ma anche descrivere l’attività lavorativa o la tipologia di lavori che sono stati sospesi o ridotti nonché le modalità di svolgimento delle lavorazioni stesse. A tal fine l’Inps spiega che pur non essendo necessario allegare alla domanda i bollettini meteo (che sono acquisiti d’ufficio dall’Inps) l’azienda può produrre anche le documentazioni o le pubblicazioni su dati relativi agli indici di calore da parte dei vari dipartimenti meteoclimatici o della protezione civile.
-
Previous Post
Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli (CISOA)
-
Next Post
Voucher doppia transizione