COS’E’ IL BONUS TENDE?

Fino al 31 dicembre 2024 è possibile ottenere la detrazione fiscale del 50% sull’acquisto di tende, pergole e gazebo che schermino i raggi solari e aiutino a ridurre il riscaldamento delle proprie abitazioni e, di conseguenza, a risparmiare sulle bollette dell’energia. Il bonus tende da sole, che rientra tra gli Ecobonus per il risparmio energetico, può raggiungere un importo massimo di 30mila euro, ma i prodotti acquistati devono rispondere a determinati requisiti.

COSA PREVEDE?

Si tratta di una delle agevolazioni fiscali previste per la ristrutturazione edilizia e l’efficientamento energetico. Il bonus riguarda l’acquisto e l’installazione di schermature solari o chiusure oscuranti, il cui scopo deve essere quello di proteggere le case e alcune zone della propria abitazione dai raggi del sole in modo da agevolare il risparmio energetico. L’agevolazione è stata disciplinata per la prima volta dal decreto interministeriale del 6 agosto 2020. La misura è stata poi rinnovata dalla legge di bilancio 2021. Successivamente, la legge di bilancio 2022, che ha confermato diversi bonus, ha esteso la validità anche alle spese sostenute nel 2023 e nel 2024.

A QUANTO AMMONTA?

I prodotti che rientrano in questo tipo di aiuto sono stati elencati in un vademecum diffuso dall’Enea, che vale ancora per il 2024. L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta pari al 50% delle spese totali sostenute per unità immobiliare, fino a un massimo di spesa di 60mila euro. In totale, quindi, la somma detraibile in sede di dichiarazione dei redditi 2024 (qui tutte le novità per presentarla) sarà fino a 30mila euro, cioè il 50% di 60mila. Una particolarità di questo bonus è che lo stesso proprietario può richiederlo per più immobili, a condizione che siano intestati a lui. In questo caso, l’importo massimo detraibile di 30mila euro resta valido per ogni singola dimora.

COME FUNZIONA E QUANDO SCADE

L’agevolazione fiscale per l’acquisto e l’installazione di tende da sole, gazebo e pergole consiste in un “rimborso” fiscale che si otterrà a rate, in dieci anni, sotto forma di detrazione Irpef. Questo significa che non si avrà un risparmio immediato. L’agevolazione può essere richiesta fino al 31 dicembre. Fino al 4 aprile è stato possibile ottenere lo sconto in fattura o la cessione del credito, per esempio grazie al Superbonus, ma queste opzioni, che valevano per gli interventi realizzati prima del 17 febbraio 2023, sono state eliminate dal decreto blocca cessioni, poi convertito in legge.

CHI PUO’ ACCEDERE?

Come precisato nella guida dell’Enea, possono accedere alla detrazione prevista i contribuenti che siano:

  • proprietari di singole unità immobiliari residenziali, compresi i familiari come il coniuge e parenti entro il terzo grado;
  • coloro che siano proprietari di parti comuni di edifici residenziali, quindi i condomini.
    I richiedenti devono possedere un diritto reale sulle unità immobiliari che costituiscono l’edificio. Inoltre, devono avere sostenuto fino al 31 dicembre 2024 le spese di riqualificazione energetica.

REQUISITI RICHIESTI

L’Enea ha precisato che le tende, gazebo o pergole devono “essere applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili o smontabili dall’utente”. Inoltre, devono proteggere una superficie vetrata attraverso la quale, altrimenti, passerebbero i raggi solari. Vanno installate all’interno o all’esterno della superficie vetrata di edifici esistenti. Devono essere schermature “tecniche” e mobili. Persiane, avvolgibili e tapparelle possono essere installate come autonome oppure in combinazione con vetrate. Qualora si andasse a effettuare una semplice sostituzione di schermature oscuranti, la nuova installazione dovrà possedere un valore della resistenza termica supplementare superiore a quella della precedente installazione. Lo scopo, infatti, è che venga conseguito un risparmio energetico. Non sono previste limitazioni agli orientamenti per questo tipo di schermature.

QUALI SONO LE SPESE AMMISSIBILI?

Il limite di spesa massimo ammonta a 60mila euro e le norme prevedono che la spesa massima non dovrà superare 276 euro a metro quadrato per ogni tenda.

Si può chiedere la detrazione per questo tipo di spese:

  • smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti;
  • fornitura e posa in opera di schermature solari o chiusure oscuranti tecniche;
  • fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature;
  • prestazioni professionali, come per esempio la produzione della documentazione tecnica necessaria, la direzione dei lavori e così via, e le opere provvisionali e accessorie.

QUALI SONO I DOCUMENTI NECESSARI?

Per ottenere il bonus tende da sole 2024 bisogna che i pagamenti siano tracciabili. Sono ammessi quelli effettuati con carte di credito o debito oppure bonifici postali o bancari dedicati ai sensi della Legge 296 del 2006. Questi ultimi devono recare la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico. Non sono ammessi i pagamenti in soldi contanti e bisogna conservare le fatture delle spese sostenute. Bisogna conservare i documenti del pagamento (per esempio, le copie dei bonifici) e le fatture, e la documentazione relativa alle opere effettuate. Tra i documenti amministrativi da conservare ci sono: nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali, la delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori e la tabella millesimale di ripartizione delle spese. Qualora gli interventi siano effettuati dal detentore dell’immobile, è necessaria la dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori. Inoltre, la stampa della e-mail inviata dall’Enea e contenente il codice Cpid. Quest’ultimo costituisce una garanzia che la scheda descrittiva dell’intervento è stata trasmessa.

Oltre ai pagamenti e alle fatture, bisogna conservare la stampa originale della scheda descrittiva dell’intervento, con riportato il codice Cpid assegnato dal sito Enea e firmata dal soggetto beneficiario. Necessaria anche l’asseverazione, che deve essere redatta da un tecnico abilitato ai sensi dell’articolo 8 del decreto interministeriale del 6 agosto 2020.

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